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Statuto

Associazione Politico Culturale

“SVOLTA la CARTA”

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. – E’ costituita l’Associazione Politico Culturale “SVOLTA la CARTA” per volontà di un gruppo di cittadini, riconosciuti come soci fondatori.  E’ una libera Associazione, ispirata ai valori fondamentali della

Costituzione della Repubblica Italiana e ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e pace, con durata illimitata.

Art. 2. – L’associazione ha sede legale a Cotronei (Kr).

Art. 3. – L’associazione non ha fine di lucro, è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

Art. 4. – L’associazione si pone come scopo statutario e attività istituzionali:

  • la trasparenza, l’ascolto e confronto sui propri metodi di azione, affermazione della logica della condivisione e della gestione partecipata e dell’interesse comune;
  • La promozione di un corretto e sereno dibattito politico-culturale mediante il confronto con tutte le realtà sociali presenti sul territorio;
  • Promuovere ogni attività culturale, politica, ricreativa e sociale tendente al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, culturale e amministrativa del territorio;
  • Mettere al centro la persona affermando il principio del Bene Comune;
  • Organizzare iniziative socio-culturali, con lo scopo di aggregare le diverse esperienze e competenze umane e professionali, siano esse individuali che associative;
  • considerare un diritto/dovere del cittadino interessarsi della gestione della cosa pubblica;
  • Promuovere azioni ed iniziative al fine di abbattere discriminazione e marginalità sociale;
  • realizzare un sistema di comunicazione di interesse generale al fine di favorire la più ampia diffusione possibile delle notizie;

 

Art. 5. – L’Associazione non ha fini di lucro e trae il proprio finanziamento dallo svolgimento delle propria attività e inoltre da: Contributi dei soci, contributi di privati simpatizzanti, intrattenimenti, manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, contributi derivanti da Enti Pubblici;

I SOCI

Art. 6. – Possono essere soci dell’associazione tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età (previo accettazione di uno dei genitori o di chi ne fa le veci) e che facciano domanda per perseguire gli obiettivi dell’associazione, previa approvazione del Consiglio di Direzione;

Art. 7. – Il Consiglio di Direzione entro trenta giorni dalla richiesta d’iscrizione comunicherà l’eventuale rifiuto o accettazione. Trascorsi trenta giorni senza eventuale comunicazione, il richiedente è da ritenersi iscritto a tutti gli effetti ed il Consiglio Di Direzione procederà formalmente ad inserirlo nell’elenco soci. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, all’Assemblea dei soci;

Art. 8 – L’adesione all’associazione è su base annuale e dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L’adesione all’associazione è individuale e comporta il versamento della quota associativa annuale stabilita dell’Assemblea dei Soci;

Art. 9 – L’iscrizione all’Associazione comporta:

  • l’assunzione della qualifica di Socio (Fondatore, Ordinario, Finanziatore o Onorario);
  • l’accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello statuto stesso;
  • il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo, tra l’altro, a versare annualmente la quota di partecipazione all’associazione stabilita dall’Assemblea dei soci;

Art. 10. – Tutti i soci hanno diritto/dovere di essere informati sulle attività dell’associazione, partecipare alle attività da essa promosse e fruire di tutti servizi dalla stessa forniti;

Art. 11. – La qualità di socio si perde per decesso, dimissione o esclusione;

Art. 12. – Tutti i soci fondatori o ordinari  hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa;

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13. – Gli organi dell’associazione sono:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Di Direzione;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere;

Il Presidente ed il Consiglio Di Direzione dell’associazione, possono individuare altre strutture ed organi ritenuti utili e funzionali al buon andamento dell’associazione;

Art. 14. – L’assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il contributo della quota associativa, il diritto di voto è riservato ai soci fondatori ed ordinari. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.  La convocazione va fatta con avviso pubblico da notificare ai soci mezzo strumenti cartacei o telematici almeno 10 giorni prima della data dell’assemblea.  In ogni caso, l’Assemblea di prima o seconda convocazione può deliberare, se non diversamente stabilito, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Non sono ammesse deleghe. Il voto di norma è palese e per alzata di mano. Si procede tuttavia a scrutinio segreto se almeno un terzo degli aventi diritto al voto all’Assemblea lo richiede. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Possono essere invitate a partecipare personalità e rappresentanti “esterni”, invitati dal Presidente dell’Associazione o dal Consiglio di Direzione anche su suggerimento di ciascun Socio. L’Assemblea dei Soci elegge il Presidente, tutti gli altri membri del Consiglio di Direzione, elegge il Vice Presidente, Segretario e il Tesoriere, approva lo statuto e le sue modifiche, approva il programma di attività del Consiglio di Direzione, approva il bilancio preventivo e consuntivo, approva l’ammissione dei Soci onorari, approva il cambio di sede legale, determina la quota sociale annua, approva le modifiche allo statuto con la maggioranza qualificata del 50% più uno degli aventi diritto, detiene la titolarità del dominio internet dell’associazione www.svoltalacarta.it, detiene la titolarità del simbolo dell’Associazione, decide lo scioglimento dell’associazione;

Art. 15. – L’organo esecutivo è il Consiglio di Direzione, composto oltre che dal Presidente da un numero minimo di 2 e massimo di 5 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti, rimane in carica tre anni ed i suoi membri potranno mantenere l’incarico consecutivamente per un secondo mandato. Il Consiglio di Direzione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea, elaborare il bilancio consuntivo e preventivo,

approvare l’ammissione dei Soci ordinari, organizzare le attività dell’ Associazione, attuare le sanzioni disciplinari previste dal presente statuto;

Art. 16. – Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Direzione, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione. E’ facoltà del Presidente: accendere e gestire autonomamente conti correnti bancari e/o postali, delegare ad altro socio parte delle proprie competenze ad egli attribuite in virtù del presente statuto, rappresentare politicamente l’associazione in tutte le sedi, attuare il programma politico-culturale previsto dallo scopo sociale dell’Associazione, convocare e presiedere il Consiglio di Direzione,  interloquire con i rappresentanti di movimenti,  gruppi associati e rappresentanti di categoria; guidare la delegazione che rappresenta l’associazione nelle consultazioni di rilievo, attribuire compiti, funzioni ed assegnare incarichi, adottare autonomamente, in via d’urgenza, provvedimenti di ammissione, di espulsione o disciplinari. Il Presidente dell’associazione viene eletto dall’assemblea dei soci tra i soci fondatori e ordinari, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 17. – Il Vice presidente, dura in carica tre anni. Egli in assenza o su delega del Presidente rappresenta l’associazione e convoca il Consiglio di Direzione. Il Vice Presidente gode delle stesse facoltà previste per il Presidente, in assenza di quest’ultimo, così come disciplinato nell’art. 16.

Art. 18. – Il Tesoriere provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese annotando il tutto nell’apposito Libro di Cassa. Tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio di Direzione. Il Tesoriere su delega dell’Assemblea dei Soci, può accendere e gestire autonomamente conti correnti bancari e/o postali, libretti a deposito e risparmio e procedure agli incassi. Può assumere obblighi di spesa con l’avallo del Presidente. Detti rendiconti vengono condivisi in sede di Consiglio di Direzione ed approvati, periodicamente, dall’Assemblea dei Soci (salvo quanto previsto tra le competenze del Presidente e del Consiglio di Direzione). Viene eletto dall’assemblea dei soci tra i soci fondatori e ordinari, dura in carica tre anni ed è rieleggibile;

Art. 19. – Il Segretario ha la funzione di moderare il dibattito nelle assemblee e di redigere i verbali delle stesse e del Consiglio di Direzione, che trascriverà nei relativi registri. Il Segretario si incarica della tenuta e dell’aggiornamento del Libro dei Soci. Viene eletto dall’assemblea dei soci tra i soci fondatori e ordinari, dura in carica tre anni ed è rieleggibile;

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 20. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: beni, immobili e mobili, contributi dei Soci, contributi da privati simpatizzanti, intrattenimenti, manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, contributi da Enti Pubblici.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 21. – Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno i 2/3 dei soci presenti esprimenti voto personale. Anche in seconda convocazione, tuttavia, devono essere presenti un numero di soci pari ad almeno 50% più uno degli aventi diritto. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutto il patrimonio sarà destinato a scopo benefico.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

Cotronei, 26 Novembre 2018

 

 

I SOCI FONDATORI

 

 

 

F.to

Nicola Albi

Emmanuele Scavelli

Salvatore Chimento

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